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O. 30/09/2002 n. 323

e) e all'art. 28, comma 1, lettere a), b), c).

2. Con apposita direttiva adottata dalla giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, saranno dettate disposizioni per garantire il coinvolgimento e salvaguardare l'autonomia degli enti interessati.

3. Gli enti pubblici già titolari delle funzioni e delle attività di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS, continuano in via provvisoria nella gestione amministrativa del personale che dalla data di assegnazione di cui ai commi che precedono viene funzionalmente comandato presso l'ARPAS, nonchè nella provvista di beni e servizi e nella manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei beni mobili ed immobili; a tal fine l'ARPAS provvede a disciplinare i rapporti con gli enti interessati, per le prestazioni dei servizi e delle attività mediante la stipula di atti convenzionali.

Art. 30. Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Decreto-Legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994 (in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) il personale assegnato provvisoriamente all'ARPAS, a norma del presente Decreto, conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata, nonchè il salario accessorio, secondo la contrattazione decentrata degli enti di provenienza.

2. Ai sensi dell'art. 2-bis del Decreto-Legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994, nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui al presente Decreto il personale dell'AR- PAS accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti; tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAS. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il direttore generale dell'ARPAS con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, dispone della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in base alle norme vigenti.

Art. 31. Dotazioni finanziarie

1. Le entrate dell'ARPAS sono costituite

a) fino alla determinazione da parte statale della quota del Fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sarà destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

b) da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla regione per l'espletamento delle attività assegnate all'ARPAS, ai sensi dell'art. 11

c) da contributi annuali degli enti locali per l'espletamento delle attività assegnate all'ARPAS con le modalità di cui all'art. 11, comma 1

d) da finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPAS dalle province, dai comuni e dalle comunità montane con le modalità di cui all'art. 11, comma 1

e) da trasferimenti di quota parte del tributo inerente il conferimento dei rifiuti in discarica

f) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi

g) da finanziamenti statali e comunitari

h) da eventuali lasciti o donazioni.

Art. 32. Norme finali

1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente ordinanza e già attribuite dalla legislazione regionale al settore dell'igiene pubblica dell'azienda-USL sono svolte dai dipartimenti locali dell'ARPAS territorialmente competenti.

Art. 33. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza si provvederà con successivo provvedimento.

1. Alla data di costituzione dell'ARPAS sono provvisoriamente soppressi i presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla Legge regionale 20 giugno 1986, n. 34, e fino all'emanazione del Decreto di costituzione del- l'ARPAS di cui all'art. 27, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del Decreto-Legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994; nelle more detti presidi proseguono nella loro attività.

Art. 35. Efficacia

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 la presente ordinanza ha efficacia limitatamente al periodo temporale di vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2003) e fatta salva l'emanazione delle disposizioni legislative concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la regione Sardegna di cui all'art. 3 del Decreto-Legge 4 dicembre 1993, convertito in Legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 36.

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

2. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della Legge 24 febbraio, 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 settembre 2002 Il commissario governativo: Pili

 

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